Art. 22.
(Violazioni nell'uso delle DO e delle IGT).

      1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni geografiche che definiscono le IGT, vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, e dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 1.000 euro per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
      2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazioni di origine che definiscono le DO vini che non rispettano le prescrizioni, le caratteristiche e i limiti previsti dai rispettivi disciplinari di cui all'articolo 9, comma 1, e dalla presente legge o che non sono stati sottoposti all'analisi chimico-fisica e organolettica di cui all'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.500 euro per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.
      3. Chiunque contraffà o altera i contrassegni speciali di cui all'articolo 19, comma 3, distribuisce per il consumo vini a DOCG privi dei predetti contrassegni o introduce nel territorio dello Stato, o acquista,

 

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detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOCG, a DOC o a IGT in confezioni originali, salvo che il commerciante abbia concorso nell'illecito.
      5. Chiunque usa le DO per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, o impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.500 euro. La sanzione si applica anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.
      6. Chiunque adotta DO ovvero IGT come ragione sociale o come «ditta», «cantina», o «fattoria», o loro indirizzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 6.000 euro. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della DOCG, DOC o IGT adottata.